Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 19 — Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti

((La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica)). L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, p, in seconda convocazione quando vi partecipa almeno in sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci. Il voto e' personale, diretto e segreto.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art19 · fonte su Normattiva