Art. 32 — Iscrizione - Rigetto della domanda
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Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata. Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'art. 54, al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010
