Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 33 — Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti
((Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari)). Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Testo vigente dal 14 marzo 1991
