Art. 36 — Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
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Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010
