Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 7 — incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attivita' della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari. Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento. I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art7 · fonte su Normattiva