Art. 50 — Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne da' notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
