Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 49 — Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, enti o trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art49 · fonte su Normattiva