Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 49 — Notificazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, enti o trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia)).
Testo vigente dal 8 maggio 2010
