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Art. 24 — Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche

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Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 15 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art24 · fonte su Normattiva