Art. 18 — Costituzioni di nuovi ordini - Fusioni
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Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
