Art. 28 — Cancellazione e sospensione dell'albo
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Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d). L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosita' non e soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
