Art. 30 — Comunicazione delle decisioni
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Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
