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[1]Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'eta' di 30 anni. La classificazione degli idonei e' fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parita' di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina nel Regio esercito.

[2]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 8 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art38 · fonte del testo