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[1]Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'eta' di 27 anni. La classificazione degli idonei e' fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parita' di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina nel Regio esercito. 12

[2]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1935, n. 1280

12

La L. 6 giugno 1935, n. 1280, nel modificare l'art. 11, comma 1, numero 1° della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che "sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 22 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1933 al 1 gennaio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1935, n. 1280

    La L. 6 giugno 1935, n. 1280, nel modificare l'art. 11, comma 1, numero 1° della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che "sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art38 · fonte del testo