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[1]Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'eta' di ((27)) anni. La classificazione degli idonei e' fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parita' di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina nel Regio esercito.
[2]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare ((ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti)).
Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 1 gennaio 1936
