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[1]Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'eta' di 27 anni. La classificazione degli idonei e' fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parita' di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina nel Regio esercito. 12
[2]((Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1935, n. 1280
12La L. 6 giugno 1935, n. 1280, nel modificare l'art. 11, comma 1, numero 1° della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che "sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 9 ottobre 2010
