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[1]Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami:
[2]fra gli allievi della Regia accademia navale;
[3]fra i tenenti di vascello in servizio permanente.
[4]((A) Il concorso per esami ha luogo:
- a)fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre a non aver superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di eta';
- b)fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche e sociali od in altre facolta' riconosciute equipollenti, i quali non abbiano superato il 28° anno di eta';
- c)fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.
[5]E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b) e c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.
[6]Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).
[7]Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.
[8]I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia Navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti, secondo e' stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 e successive modificazioni)).
- B)Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina.
[9]Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.
[10]A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto. 7
- C)I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.
[11]Ad essi sara' assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianita' nel grado di tenente di vascello quelli provenienti dagli ufficiali di complemento devono aver inoltre seguito con esito favorevole il corso superiore presso la Regia accademia navale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 9 maggio 1934 al 8 giugno 1936
