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[1]Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami:
[2]fra gli allievi della Regia accademia navale;
[3]fra i tenenti di vascello in servizio permanente.
- A)Il concorso per esami ha luogo:
- a)fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre a non aver superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di eta';
- b)fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche e sociali od in altre facolta' riconosciute equipollenti, i quali non abbiano superato il 28° anno di eta';
- c)fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.
[4]E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b) e c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.
[5]Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).
[6]Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso. ((I prescelti, nominati sottotenenti di porto, seguono un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale ed un tirocinio, pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi)).
- B)Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina.
[7]Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.
[8]A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto. 7
- C)I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle Capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purche' abbiano superato un esame sui programmi prescritti per l'ammissione a sottotenente del Corpo delle Capitanerie di porto, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda da parte del Ministero della marina, un'anzianita' di grado superiore a quattro anni.
[9]I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianita' di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendano vacanti nel grado di capitano del Corpo delle Capitanerie di porto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 29 maggio 1946
