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[1]Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami:

[2]fra gli allievi della Regia accademia navale;

[3]fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

  • A)Il concorso per esami ha luogo:

[4]((a) fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici, che, oltre a non aver superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di eta';)) 7 ((b) fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.)) 7 ((E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna categoria.)) 7 ((Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).)) 7 ((Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso)). 7

[5]Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di eta' indicati al comma, a) e l) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra.

[6]I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sara' stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

  • B)Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina.

[7]Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneita' da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.

[8]A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) ((per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto)). 7

  • C)I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

[9]Ad essi sara' assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianita' nel grado di tenente di vascello quelli provenienti dagli ufficiali di complemento devono aver inoltre seguito con esito favorevole il corso superiore presso la Regia accademia navale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 1 gennaio 1998 — 9 ottobre 2010per 13 anni
  3. 29 dicembre 1990 — 1 gennaio 1998per 7 anni
  4. 29 maggio 1946 — 29 dicembre 1990per 45 anni
  5. 22 giugno 1938 — 29 maggio 1946per 8 anni
  6. 8 giugno 1936 — 22 giugno 1938per 2 anni
  7. 9 maggio 1934 — 8 giugno 1936per 2 anni
  8. 8 gennaio 1933 — 9 maggio 1934per un anno
  9. 21 novembre 1928 — 8 gennaio 1933per 4 anni
  10. 30 luglio 1926 — 21 novembre 1928per 2 anni
  11. 15 luglio 1926 — 30 luglio 1926testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 21 novembre 1928. 60 parole tolte, 106 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) fra i tolto: patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di eta', e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nauticiaggiunto: , che, oltre a non aver superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina tolto: ad ufficiale aggiunto: a sottotenente di vascello di complemento tolto: e contino almeno 2aggiunto: , e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della tolto: marina aggiunto: Marina militare o mercantiletolto: ;

tolto: b) traaggiunto: , e fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di eta'; b) fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di …

… In questo secondo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti tolto: riservati aggiunto: riservato a ciascuna categoriatolto: : leaggiunto: . Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservatotolto: , salvo la facolta' al Ministero, qualora il numero aggiunto: ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a). Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle aggiunto: due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, aggiunto: il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoriatolto: .

tolto: A parita' di punti sara' titolo di preferenza nella graduatoria l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anniaggiunto: : analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) aggiunto: per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art41 · fonte del testo