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[1]Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami:
[2]fra gli allievi della Regia accademia navale;
[3]fra i tenenti di vascello in servizio permanente.
- A)Il concorso per esami ha luogo:
[4]((a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
- b)per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano in lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di completamento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo));
- c)fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.
[5]E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b) e c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.
[6]Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).
[7]Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.
[8]I prescelti, nominati sottotenenti di porto, seguono un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale ed un tirocinio, pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi.
- B)Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina.
[9]Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.
[10]A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto. 7
[11]lett. c) - I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purche' abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianita' di grado superiore a quattro anni.
[12]Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.
[13]I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianita' di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano nel Corpo delle capitanerie di porto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 1 gennaio 1998
