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[1]Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami:

[2]fra gli allievi della Regia accademia navale;

[3]fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

  • A)Il concorso per esami ha luogo:
  • a)per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile; 29
  • b)per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano in lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di completamento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo; 29
  • c)fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di eta'. 29

[4]E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b) e c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.

[5]Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) meta' ai sottotenenti di vascello di complemento e meta' ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).

[6]Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facolta' di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio e' adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

[7]I prescelti, nominati sottotenenti di porto, seguono un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale ed un tirocinio, pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi.

  • B)Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina.

[8]Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.

[9]A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto. 7

[10]lett. c) - I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purche' abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianita' di grado superiore a quattro anni.

[11]Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

[12]I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianita' di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano nel Corpo delle capitanerie di porto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera a)) che il paragrafo A), lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica al personale delle Forze Armate. Ha inoltre disposto (con l'art. 71, comma 1) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 1 gennaio 1998 — 9 ottobre 2010per 13 anni
  3. 29 dicembre 1990 — 1 gennaio 1998per 7 anni
  4. 29 maggio 1946 — 29 dicembre 1990per 45 anni
  5. 22 giugno 1938 — 29 maggio 1946per 8 anni
  6. 8 giugno 1936 — 22 giugno 1938per 2 anni
  7. 9 maggio 1934 — 8 giugno 1936per 2 anni
  8. 8 gennaio 1933 — 9 maggio 1934per un anno
  9. 21 novembre 1928 — 8 gennaio 1933per 4 anni
  10. 30 luglio 1926 — 21 novembre 1928per 2 anni
  11. 15 luglio 1926 — 30 luglio 1926testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1990 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera a)) che il paragrafo A), lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica al personale delle Forze Armate. Ha inoltre disposto (con l'art. 71, comma 1) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art41 · fonte del testo