Art. 2 — Orientamenti dell'attività educativa
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Gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. E' garantita ad ogni insegnante piena liberta' didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
