Art. 20 — Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione
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Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione. Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
