Art. 20 — Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione
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Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione. Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1969 al 23 giugno 1983
