Art. 33 — Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge
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Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonche' dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dallo articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
