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Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore. Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo e' dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art16 · fonte del testo