Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962. Leggi il testo vigente →

Gli agenti di custodia sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore. Gli agenti di controllo di 1ª e 2ª classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. L'agente di custodia puo' essere autorizzato a farsi coadiuvare nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art26 · fonte del testo