Art. 26 — Personale ausiliario di vigilanza
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Gli agenti di custodia sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore. Gli agenti di controllo di 1ª e 2ª classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. L'agente di custodia puo' essere autorizzato a farsi coadiuvare nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962
