Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Art. 4 — Requisiti per l'ammissione ai concorsi
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Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:
- a)si trovino a non piu' di tre anni di distanza, dal compimento della anzianita' richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;
- b)abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
- c)abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente di "distinto". Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a). Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 11 agosto 1960
