Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:

  • a)si trovino a non piu' di tre anni di distanza, dal compimento della anzianita' richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;
  • b)abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
  • c)abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente di "distinto". Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a). Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1960, n.727

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La L. 16 luglio 1960, n.727 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonche' al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti e' computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra."

Testo in vigore dal 11 agosto 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 11 agosto 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 luglio 1960, n.727

    La L. 16 luglio 1960, n.727 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonche' al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti e' computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art4 · fonte del testo