Art. 2 — Rapporto di incarico
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Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1970 al 13 agosto 1993
