Art. 46 — Sospensione e cessazione del rapporto di incarico
Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37. Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
