I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali. Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art45 · fonte su Normattiva