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Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo. I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonche' delle disposizioni impartite dalla autorita' amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalita' di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario. Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici. La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, puo' essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1970 al 12 febbraio 1991

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