Art. 52 — Servizi specialistici
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Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243. Al medico incaricato munito di specializzazione sono affidate le prestazioni relative alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni. I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1970 al 12 febbraio 1991
