Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n. 1074

2

La L. 6 dicembre 1971, n. 1074 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

Testo vigente dal 2 gennaio 1972

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art11 · fonte su Normattiva