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((Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento)). Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre.

Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 2 gennaio 1972

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1967 al 19 aprile 1968. 16 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studiotolto: , che alla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei tolto: Convitti nazionali; aggiunto: convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se tolto: entro tre anni dall'entrata aggiunto: nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Per gli insegnanti ex combattenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art11 · fonte del testo