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Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali; saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre.

Testo in vigore dal 6 aprile 1967 al 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art11 · fonte del testo