Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1967 al 19 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali; saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre.
Testo in vigore dal 6 aprile 1967 al 19 aprile 1968
