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Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro. La richiesta del parere puo' essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale. A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi. Il Consiglio puo' altresi' contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune. Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
