Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Art. 6 — Composizione del Collegio giudicante
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[1]Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
[2]1° del presidente;
[3]2° di un giudice relatore designato dal presidente;
[4]3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
