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[1]Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

[2]1° del presidente;

[3]2° di un giudice relatore designato dal presidente;

[4]3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art6 · fonte del testo