Art. 1Trattamento e rieducazione

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Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Il trattamento e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a nazionalita', razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art1 · fonte su Normattiva