Art. 56

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Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

18

La Corte costituzionale con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 342 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preven- tive e limitative della liberta') - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in liberta' una "condotta regolare".

Testo vigente dal 25 luglio 1991 al 1 luglio 2002 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art56 · fonte su Normattiva