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[1]La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un segretario capo, da cinque segretari di Sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

[2]Il segretario capo e' scelto fra gli ispettori generali del Genio civile, i segretari di Sezione sono scelti fra funzionari tecnici del gruppo A di grado non superiore al 7°.

[3]Alla segreteria puo' essere aggregato un funzionario amministrativo di grado non superiore al 6° a disposizione del presidente.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 giugno 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art13 · fonte del testo