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[1]((La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare)).
[2]Il segretario capo e' scelto fra gli ispettori generali del Genio civile, i segretari di Sezione sono scelti fra funzionari tecnici del gruppo A di grado non superiore al 7°.
[3]Alla segreteria puo' essere aggregato un funzionario amministrativo di grado non superiore al 6° a disposizione del presidente.
Testo in vigore dal 11 giugno 1952 al 21 giugno 2006
