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L'assemblea generale del Consiglio superiore da' parere sui seguenti affari:

  • a)programmi di nuove opere pubbliche;
  • b)questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;
  • c)schemi di regolamento per le opere pubbliche;
  • d)schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;
  • e)progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;
  • f)affari per i quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;
  • g)ogni altro affare che il Ministro per i lavori pubblici ritenga di sottoporre.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art14 · fonte del testo