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[1]In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

[2]Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonche' in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art25 · fonte del testo