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[1]Non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonche' delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati.
[2]Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima gia' approvato.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
