Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1 e di conservare ai medesimi il posto occupato.

[2]Agli stessi e' applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art2 · fonte del testo