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[1]I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1 e di conservare ai medesimi il posto occupato.
[2]Agli stessi e' applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
