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Il materiale di cui all'art. 6, alla fine della guerra, rimarra' in proprieta' della Cassa sovvenzioni di cui al precedente articolo. La Cassa stessa rimborsera' a favore dell'Erario la somma di lire dodici milioni in dodici annualita' e senza gli interessi a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avra' termine l'attuale stato di guerra.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art8 · fonte del testo