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Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate, ove occorrano, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, particolari disposizioni per quanto riguarda il trattamento da farsi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia riportato a causa di guerra ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' di lavoro ed alle famiglie del personale stesso, quando da tali ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art9 · fonte del testo