Art. 15 — Pene pecuniarie disciplinari
L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1986, n. 25
10La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
Testo vigente dal 1 marzo 1986
