L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 gennaio 1986, n. 25

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La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.

Testo vigente dal 1 marzo 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 gennaio 1986, n. 25

    La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art15 · fonte del testo