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L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art15 · fonte del testo